Art. 5.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD).

      1. In ogni regione è istituito il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 residenti nella regione stessa.
      2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta, salvo che sussistano comprovati motivi di sicurezza.
      3. I soccorritori e gli istruttori incorrono nel provvedimento di cancellazione dal registro in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione ovvero per interruzione od omissione della partecipazione ai corsi di riaddestramento di cui al comma 3 dell'articolo 4.